Provincia di Caserta

Omicidio stradale: è reato anche la mancata manutenzione delle strade. Dirigenti Anas e sindaci rischiano incriminazione

Il ragazzo impasticcato che, alle prime luci dell’alba, si mette stravolto al volante dopo la discoteca. Il camionista cotto dal sonno che continua imperterrito il suo viaggio e non si ferma alla piazzola per il riposo. Il signore bevuto, ma sicuro di poter guidare benissimo anche dopo essersi scolato un bel po’ di birre. Quell’altro che scambia la statale per la pista di Le Mans. Non sono sempre e solo loro i responsabili dei morti e feriti sull’asfalto.

Le cause possono essere anche altre, non soggettive, ma strutturali: la strada sconnessa, le buche, il guard rail assente o talmente vecchio da risultare inutile, il segnale sbagliato o inesistente, le strisce pedonali sbiadite, il tracciato assassino, la curva modellata come non si dovrebbe, la galleria buia. Oppure anche le auto costruite male, messe in circolazione nonostante i difetti, a cominciare dai freni non perfettamente funzionanti.  E’ successo, e più di una volta, con case costruttrici italiane, europee, giapponesi e americane.

Con la legge che introduce il reato di omicidio stradale e con la circolare di coordinamento con il Codice stradale emessa di recente dal ministero dell’Interno, queste responsabilità strutturali che però hanno padri e madri in carne e ossa, un tempo difficili da contestare e soprattutto da sanzionare perché non c’erano i presupposti legali per farlo, ora invece sono punibili. E anche con severità.

Vale la pena riportare i punti salienti della circolare inviata dal ministero dell’Interno a Prefetture, Questure,Carabinieri, Polizia e Finanza.

Questi punti riguardano proprio le responsabilità dei gestori delle strade e dei fabbricanti di auto: “La fattispecie generica di omicidio colposo è quella commessa con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane la reclusione da due a sette anni… Il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade… anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli”.

Il riferimento della circolare ministeriale è all’articolo 14 del Codice della strada, quello che individua “poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”.

Articolo che dice: “Gli enti proprietari, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi,

b) al controllo tecnico della efficienza delle strade e relative pertinenze,

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.

Gli enti proprietari delle strade sono lo Stato, le Regioni, i Comuni e in via derivata anche le società pubbliche e private che dallo Stato hanno avuto in concessione le autostrade assumendo per contratto su di sé gli oneri di manutenzione e l’obbligo di tenere i percorsi efficienti e sicuri.

Le novità introdotte dalla nuova legge sull’omicidio stradale, combinate con ciò che prevede il Codice della strada, significano una cosa precisa: per non incorrere in guai giudiziari molto seri che prevedono perfino l’arresto, tutti i soggetti investiti dall’obbligo di curare al meglio le strade (oltre che i costruttori di auto) dovranno intensificare i loro interventi per evitare di incappare nell’accusa di omicidio colposo in caso di incidenti gravi avvenuti per i difetti evidenti delle strade o resi più gravi dalle carenze delle strade stesse.

Tradotto in casi concreti questo vuol dire per esempio che soprattutto l’Anas, l’azienda pubblica che ha in gestione 25mila chilometri di statali, sarà costretta anche in forza di legge a voltare il più in fretta possibile pagina rispetto alla gestione precedente.

Nel decennio a guida di Pietro Ciucci – terminato esattamente un anno fa – la manutenzione delle strade statali era stata praticamente relegata agli ultimi posti e purtroppo gli effetti negativi di questa scelta si notano da tempo con chiarezza in ogni parte d’Italia. Riflette Lino Setola, presidente della sicurezza stradale di Finco, la federazione di imprese di costruzione di opere specialistiche: “Per un decennio l’Anas ha inseguito il miraggio delle grandi opere con risultati non solo modesti, ma negativi perché questa scelta ha di fatto comportato non solo che le grandi opere non sono state realizzate, ma ha sottratto risorse importanti periodicamente destinate in passato alla manutenzione delle strade statali. E’ un bene per gli automobilisti, i cittadini ed anche per le imprese che la nuova gestione del presidente e amministratore Gianni Armani abbia deciso di imboccare un’altra direzione già prima che fosse introdotta la legge sull’omicidio stradale. Apprezziamo la scelta di Armani di non concentrare tutta l’attenzione sui general contractor e le grandi opere e di avviare un programma di manutenzione stradale fino al 2019″.

Nuovo codice della strada“, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.

1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all’Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di

qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell’A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell’ Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da

personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti

proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con

specifico attestato rilasciato dall’autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

(Comunicato A.I.F.V.S. – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus)

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